Art. 9.

      1. In conformità a quanto disposto dagli articoli 6, 7 e 8, nelle more dell'attuazione di quanto previsto al comma 2 del presente articolo, deve essere attuata una riorganizzazione funzionale dei reparti ostetrici, pediatrici e neonatologici, tale da consentire la presenza contemporanea nello stesso ambiente o in un ambiente attiguo della madre e del neonato che necessita di cure minime.
      2. I progetti di ampliamento, di ristrutturazione o di costruzione di reparti di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere redatti in conformità alle disposizione di cui agli articoli 6, 7 e 8.

 

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